Con il decreto del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017 sono stati individuati i Tribunali presso i quali sarà sperimentato il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge che versi in stato di bisogno, istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo dicastero.
Si tratta di una tutela prevista dal legislatore per il coniuge che versi in stato di bisogno e che non abbia ricevuto da parte dell’altro coniuge l’assegno di mantenimento per i figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave con esso conviventi.
L’istanza per l’accesso al Fondo, comprensiva degli elementi individuati al comma 2 dell’art. 3 del decreto e della documentazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo, deve essere depositata presso i Tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti d’appello, in conformità al modulo disponibile dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero della Giustizia.
La domanda sarà valutata dal Presidente del Tribunale nei 30 giorni successivi al deposito e in caso di ammissibilità sarà trasmessa al Dipartimento per gli affari di giustizia per l’erogazione della somma , in ogni caso in misura non eccedente l’assegno sociale. Il fondo avrà comunque facoltà di accogliere o rigettare l’istanza anche successivamente al vaglio del Tribunale e potrà revocare l’assegno nel caso in cui si appalesi l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione risulti non veritiera o sia incompleta.
Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre, intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata entro 10 giorni. L’intimato che provveda entro il termine previsto deve, poi, entro 5 giorni trasmettere al Fondo la quietanza o attestazione del pagamento. Nel caso in cui il coniuge resti inadempiente, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale del debitore, promuove azione esecutiva per il recupero delle somme erogate.
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