Autovelox nullo in assenza degli agenti accertatori

Autovelox nullo in assenza degli agenti accertatoriIn tema di autovelox, apparecchio divenuto ormai l’incubo di molti automobilisti, si segnala una sentenza del Tribunale di Firenze1 di rilevante importanza. Tale pronuncia ricalca un orientamento già da tempo ritenuto dallo Studio Legale Fazzari fondamentale per capire se un verbale elevato per eccesso di velocità possa essere considerato legittimo ovvero sia opponibile presso l’autorità giudiziaria competente.
Preliminarmente, è necessario rilevare che il controllo effettuato dagli agenti accertatori sulle nostre strade sono necessari per garantire l’incolumità di chi guida e di quanti si trovino in ogni caso a rivestire i panni di utenti della strada.
D’altro canto, innumerevoli altre volte, invece, le sanzioni vengono irrogate senza alcun criterio e ancor peggio al solo scopo di rimpinguare le casse dei comuni. Gli enti, infatti, utilizzano spesso il sistema del controllo elettronico della velocità in modo selvaggio e contravvenendo alle basilari norme previste in materia, volte a rendere corretto l’accertamento.
La sentenza in esame chiarisce in modo inequivoco che nelle strade urbane di scorrimento è sì possibile attivare il controllo elettronico della velocità dei veicoli in assenza degli agenti, ma a patto che sussistano due elementi imprescindibili. Da un lato è necessaria un’apposita autorizzazione della Prefettura che individui il tratto di strada vigilato tra quelli su cui la verifica possa essere effettuata anche automaticamente, dunque, in assenza degli organi di controllo. In secondo luogo, è indispensabile che la strada abbia una banchina idonea a permettere la sosta di emergenza dei veicoli in quanto, in caso contrario, non si può parlare di strada urbana di scorrimento.
Il nostro sistema [sostiene il Tribunale] è dunque improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni e solo quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano sostanzialmente pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata, l’ordinamento ammette la contestazione differita. L’art. 201 c. 1 bis CDS quindi ammette la possibilità di contestazione non immediata dell’infrazione al codice della strada con postazione autovelox esclusivamente sulle strade di cui alle lettere A-B-C-D dell’art. 2 c. 2 CDS“.

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Note   [ + ]

1. Trib. di Firenze, sez. II Civile, 26/09/2017, n. 3055/17.

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