Una recente e interessante sentenza1 della Corte di Cassazione ha ribadito, confermando pronunce più datate, che quando un bene immobile è dato in comodato da uno dei genitori al proprio figlio affinché funga da residenza familiare dei futuri coniugi, tale rapporto contrattuale non può cessare per la sola intervenuta separazione tra marito e moglie, ma deve proseguire con l’assegnatario della casa, quand’anche questo fosse la nuora o il genero del comodante. Detto in altre parole, il coniuge a cui viene assegnata la casa in sede di separazione può opporre il relativo provvedimento del giudice al comodante che pretenda il rilascio dell’immobile. Per di più, si sottolinea nel caso di specie che, anche se vi fosse la sola separazione di fatto della coppia, il comodato continua, sebbene il coniuge rimasto nell’abitazione non sia quello originariamente comodatario.
- Il contratto di comodato
- Il rapporto tra il contratto di comodato e la pronuncia di assegnazione
- Da coniuge assegnatario a comodatario
- Il comodato e la separazione di fatto
Il contratto di comodato
Prima di affrontare nel dettaglio la sentenza sopra richiamata è bene soffermarci, almeno brevemente, sul concetto di comodato.
Il comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile ed è definito come quel contratto “col quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta“.
Il comodato è essenzialmente gratuito e questa caratteristica lo distingue dalla locazione. In realtà, è possibile anche prevedere a carico del comodatario un onere, a patto che ciò non costituisca un vero e proprio corrispettivo (facciamo il caso, ad esempio, che Tizio presti al suo vicino di casa Caio il proprio tagliaerba a patto che questi lo rifornisca del carburante utilizzato).
Il comodato, inoltre, si distingue dal mutuo, in quanto può avere per oggetto solo cose inconsumabili, che non abbisognano cioè di essere distrutte per poterle utilizzare. Il mutuatario, invece, diviene proprietario del bene concesso a mutuo ed è tenuto a restituire tantundem eiusdem generis (lo stesso ammontare di generi della stessa qualità).
Il comodatario ha l’obbligo di custodire e conservare la cosa ricevuta con la diligenza del buon padre di famiglia ossia con l’impegno tipico dell’uomo medio. Dovrà, inoltre, servirsi del bene per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, senza concederne a terzi il godimento, salvo diversa autorizzazione del comodante. L’inadempimento di tali obblighi permette al comodante di chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il comodatario non risponde per il normale deterioramento del bene a causa dell’uso, ma è responsabile se il perimento avviene per un caso fortuito a cui poteva sottrarlo.
Per quel che concerne la durata, il comodato potrà essere a termine o a tempo indeterminato. Nel primo caso il comodatario deve restituire l’oggetto del contratto allo spirare del tempo previsto, ma la legge prevede anche la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione immediata nel caso in cui sia sopraggiunto un urgente e imprevisto bisogno. Quando non è previsto termine né questo risulti dall’uso, invece, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Il rapporto tra il contratto di comodato e la pronuncia di assegnazione
Al fine di comprendere meglio la portata della pronuncia di legittimità segnalata in premessa, è necessario soffermarci sul rapporto intercorrente tra il genus contrattuale di cui si sono delineati i caratteri essenziali nel paragrafo che precede e la pronuncia di assegnazione della casa familiare, conseguente alla separazione personale intervenuta tra coniugi.
In particolare, si discorre della possibile disciplina da applicare all’assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi nell’ambito del giudizio di separazione, nel caso in cui l’immobile sia stato precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare proprio al fine di essere destinato ad abitazione familiare del comodatario.
L’importanza della questione nasce dalla natura degli interessi coinvolti, in quanto si contrappongono l’interesse della comunità familiare, in particolar modo dell’eventuale prole, e quello del titolare del bene che, estraneo alle vicende giudiziarie tra i coniugi, intende recuperarne la disponibilità.
A tale riguardo, ci viene in aiuto l’orientamento ormai consolidato del Palazzaccio che, pronunciandosi a Sezioni Unite2, afferma quanto segue: “nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.”.
Seguendo tale principio di diritto si può facilmente giungere alla conclusione che l’accordo originario raggiunto tra comodante e comodatario configura un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari. Tale vincolo rende il termine di durata del contratto indeterminato, a meno che le parti non abbiano stabilito esplicitamente una data per la restituzione.
Le esigenze della famiglia, d’altro canto, non vengono meno con la separazione, implicando che la posizione del coniuge assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata alla natura del diritto preesistente, di cui godeva la comunità domestica durante la vita matrimoniale.
Da coniuge assegnatario a comodatario
Quanto sostenuto dalle Sezioni Unite lascia intendere che, nella sostanza, il coniuge assegnatario della casa familiare, a maggior ragione nel caso in cui ci siano figli minori ad esso affidati, continua il rapporto di comodato che inizialmente era sorto in capo all’ormai ex consorte, assumendo le vesti di comodatario.
La Cassazione, con una sentenza3 che affronta un caso analogo a quello in esame, sostiene che la destinazione dell’immobile in comodato a casa coniugale non è desumibile dal provvedimento di separazione, bensì costituisce un vincolo posto in origine sull’appartamento. Sulla scorta di tale premessa i Giudici affermano che la destinazione a casa familiare dell’immobile oggetto di comodato non muta per mano del provvedimento di separazione personale, che anzi è idoneo ad ampliare la posizione giuridica del coniuge assegnatario non comodatario. Invero, la destinazione a casa coniugale fa sì che il rapporto contrattuale di comodato prosegua in favore del coniuge assegnatario, nei modi e nei limiti pattuiti in origine.
Nell’ambito di tale orientamento, assolutamente prevalente, si ribadisce che la specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile, tra l’altro, con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto, secondo cioè la mera volontà del comodante.
Il comodato e la separazione di fatto
Anche nel caso di una separazione meramente di fatto tra i coniugi, il contratto di comodato, originariamente nato per destinare un immobile a residenza familiare, continua a produrre effetti quando ad abitare la casa coniugale sia rimasto il coniuge non comodatario.
Il caso che ci occupa, infatti, vede impegnata una donna nel tentativo di ottenere dalla nuora il rilascio di un appartamento precedentemente dato in comodato al figlio al fine di adibire lo stesso a casa coniugale e che, a causa di problemi di salute dell’uomo, ricoverato in stato semivegetativo presso apposita struttura ospedaliera, restava nelle mani della moglie.
Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno ha respinto la domanda della suocera, ritenendo non contestato che l’appartamento fosse stato dato in comodato al figlio dai genitori perché lo destinasse a casa familiare. Il comodato, dunque, risultava essere a tempo indeterminato e la destinazione della casa al soddisfacimento degli interessi della famiglia non poteva venire meno in seguito al trasferimento altrove per motivi di salute di uno dei coniugi. Secondo il giudice di prime cure, “la cessazione del contratto poteva avvenire soltanto con il venir meno dell’utilizzazione del bene da parte della famiglia o con la sopravvenienza di un bisogno del comodante, imprevisto ed urgente, in virtù del principio statuito da Cass., SS UU, n. 13603/2004″.
La suocera della donna propose appello, ritenendo che, mancando nel caso in esame l’esistenza di un provvedimento che assegnasse il godimento della casa alla nuora, non poteva ritenersi applicabile il principio di diritto statuito dagli Ermellini, dovendosi ritenere la detentrice senza titolo per continuare l’abitazione una volta chiesta la restituzione.
Seppur trovando accoglimento in appello, anche in tal caso il comodante si è scontrato infine col muro della Cassazione, secondi cui “l’impugnata sentenza viene censurata nella parte in cui la stessa non ha esteso il rapporto di comodato ai familiari conviventi con il comodatario e nella parte in cui non ha rilevato la conservazione del vincolo di destinazione familiare e dell’estensione del titolo di detentore qualificato per il coniuge del comodatario e per i figli conviventi anche nell’ipotesi di separazione di fatto, nel caso cioè in cui il diretto comodatario cessi, per qualsiasi ragione, di detenere materialmente l’immobile e si trasferisca altrove, lasciando nella detenzione i figli ed il coniuge“.
Il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare è dunque a tutela degli interessi della famiglia e va considerato prevalente rispetto a quello delle stesse parti originarie del comodato.
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Note
1. | ⇧ | Cass. Civ., sez. III, 15/11/2017, n. 26954. |
2. | ⇧ | Cass. Civ., SS UU, 21/07/2004, n. 13603. |
3. | ⇧ | Cass. Civ., sez I, 02/10/2012, n. 16769. |