Sulla scorta del più noto tentativo di conciliazione nell’ambito delle controversie telefoniche, dal 01/01/2017 il Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità per l’energia con la propria deliberazione 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016, integrato e modificato con deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/COM, ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il “servizio conciliazione clienti energia” dell’Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas prima di poter introitare un giudizio innanzi l’autorità giudiziaria.
Analizziamo più da vicino la novità. Innanzitutto, secondo l’art. 2 della Delibera, saranno soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione: a) le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori; b) le controversie tra Prosumer e GSE in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto. Saranno escluse dall’obbligo, invece, le controversie relative ai soli profili tributari e fiscali, quelle oggetto di procedure speciali risolutive a meno che il cliente non richieda anche il risarcimento del danno, quelle prescritte e le azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti promosse da Associazioni dei Consumatori.
La presenza dell’operatore è prevista espressamente dall’Autorità come obbligatoria.
Per assolvere a tale condizione di procedibilità, valevole a quanto pare solo nelle controversie in cui sia il cliente l’attore, è possibile tentare la conciliazione non soltanto innanzi l’Autorità, ma anche presso le Camere di commercio nonché presso un Organismo ADR iscritto nell’elenco ovvero presso un organismo di mediazione di cui all’art. 16 d.lgs. n. 28/10.
L’Autorità, inoltre, ha impostato il tentativo di conciliazione quale secondo step di una più ampia procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in materia di luce e gas. Prima di passare alla conciliazione, infatti, il cliente dovrà esperire un reclamo all’Operatore o Gestore. Solo ove “questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo”, si aprirà la via verso la conciliazione (entro un anno dal reclamo stesso).
La procedura,1 secondo la delibera, avverrà per via telematica e dovrà concludersi in 90 giorni, si svolgerà a titolo gratuito per il cliente e se si concluderà positivamente il verbale di conciliazione costituirà titolo esecutivo.
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Note
1. | ⇧ | La domanda dovrà contenere: “a) nome del Cliente o Utente finale e del delegato, ove presente; b) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente; c) denominazione dell’Operatore o Gestore; (d) POD/PDR della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura; e) oggetto della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati della documentazione relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova”. Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente: “a) copia di un documento di identità in corso di validità della Parte; b) copia del reclamo; c) copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore o Gestore, se presente; d) copia della risposta dell’Operatore o Gestore, se presente; e) copia della delega al rappresentante dalla Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato; f) dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00: i. che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 3, comma 3.1; ii. della data di invio del reclamo all’Operatore; g) accettazione delle previsioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 dell’articolo 11 del presente provvedimento”. |