Decreto liquidità: aiuto concreto o solo un grande inganno?
Dopo tanta attesa, il Governo è finalmente intervenuto sul sostegno alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, dopo le perdite subite dalle stesse a causa dello stato di pandemia in cui l’Italia si trova, al pari ormai degli altri Paesi.
Senza voler pretendere di essere esaustivi sul commento al cosiddetto “Decreto Liquidità”, formato da ben 44 articoli, è il caso di soffermarci sulle misure temporanee adottate a sostegno della liquidità di cui le imprese hanno oggi bisogno dopo il fermo forzato che le ha messe in ginocchio in questo difficile periodo. Probabilmente, finita la crisi che stiamo attraversando, nulla più sarà come prima e, nonostante il tentativo del Governo Conte, per molti commentatori ritenuto maldestro, di risollevare le sorti dell’economia dell’Italia, molti imprenditori e piccoli professionisti non potranno che chiudere bottega. Ma cerchiamo di scendere per quanto possibile nel dettaglio della norma, che troverete come di consueto in formato PDF in calce al presente articolo.
- Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
- 400 miliardi subito per le imprese? C’è chi dice sia tutta una fake news
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Il primo comma dell’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 esordisce con il seguente tenore: “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie […] per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese […] ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA”. Innanzitutto cerchiamo brevemente di capire cos’è la SACE S.p.A. Stiamo parlando di una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario e che assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all’estero; questa volta la SACE assumerà il rischio anche per risollevare le sorti di quelle aziende che operano esclusivamente sul territorio italiano. A intervenire per il credito alle PMI sarà anche il Fondo Centrale di Garanzia, ma andiamo con ordine.
L’art. 1 del Decreto, dunque, fa riferimento alla parte più attesa dell’intervento dell’Esecutivo di aprile. Formato da 14 commi, tale articolo specifica in che modo le PMI e le imprese di grandi dimensioni potranno accedere alla liquidità garantita in alcuni casi sino al 100% dallo Stato e a tassi di interesse prossimi allo zero.
In particolar modo, per quel che concerne le piccole e medie imprese (imprese fino a 499 dipendenti) nonché per i professionisti è stato previsto l’intervento prioritario diretto del Fondo Centrale di Garanzia, con garanzia pubblica del 100% e senza alcuna istruttoria, per i prestiti fino a 25.000,00 €. In realtà, tale somma è finanziabile nel limite del 25% del fatturato totale del beneficiario per l’anno 2019. Per fare un banale esempio, il piccolo imprenditore, l’artigiano o il libero professionista che voglia accedere al credito garantito dallo Stato per 25.000,00 € deve aver fatturato nel 2019, al netto dell’IVA, una somma pari a 100.000,00 €. Tale particolare non sembra essere di poco conto, in quanto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando sono i soggetti che hanno avuto meno guadagni nello scorso anno ad avere maggiore bisogno di liquidità. Tali ultimi, infatti, rischiano concretamente di sparire dalla compagine lavorativa del Paese.
Il Fondo Centrale di Garanzia potrà elargire prestiti anche maggiori di 25.000,00 € fino a un massimo di 800.000,00 €. In tali casi però la Banca dovrà incardinare un’istruttoria di solvibilità dell’impresa la quale, contrariamente al caso precedente, non potrà avere alcun credito in sofferenza. Il valore massimo finanziabile anche in questo caso non potrà superare il 25% del fatturato annuo precedente che non potrà comunque superare i 3,2 milioni. Per le PMI i prestiti dovranno essere restituiti in 72 mesi, con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione. Quanto alle commissioni, le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi: 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno; 0,50% durante il secondo e terzo anno; 1% durante il quarto, quinto e sesto anno.
Per le aziende più grandi, dunque oltre i 3,2 milioni di euro di fatturato, cambiano gli importi finanziabili nonché il sistema di garanzie che vengono prestate in tal caso dalla SACE. Potranno accedere ai fondi stanziati dal Decreto, e alle relative garanzie, le imprese di qualsiasi dimensione, purché al 31/12/219 non fossero classificate come imprese in difficoltà, o con crediti in sofferenza, e quelle che alla data del 29/02/2020 non presentassero esposizioni deteriorate. Il limite del finanziamento resta sempre il 25% del fatturato. Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro avranno una garanzia pari al 90% dell’importo richiesto; le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro una garanzia pari all’80%; le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi il 70% dell’importo del finanziamento richiesto. Anche per quel che riguarda la garanzia prestata dallo Stato, in caso di grandi aziende la procedura, seppur semplificata, non è automatica, ma seguirà a specifica fase istruttoria. Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi. Il costo dei finanziamenti a imprese di grandi dimensioni saranno: 0,50% dell’importo garantito durante il primo anno; 1% durante il secondo e terzo anno; 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.
400 miliardi subito per le imprese? C’è chi dice sia tutta una fake news
Il sottotitolo vuole essere ovviamente una provocazione, soprattutto per dare spazio ai vostri commenti in merito a quanto disposto dal comma 12 dell’art. 1 del Decreto. Quanto previsto a favore delle imprese dai commi 1 al 9 dello stesso articolo, infatti, è subordinato all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In molti hanno sottolineato che la salvezza delle imprese italiane è ancora una volta sottoposta al benestare dell’Europa; secondo il giudizio di tanti costituirebbe una sorta di gabbia o fardello ormai divenuto pesante, del quale gran parte degli italiani forse vorrebbero liberarsi.
E voi cosa ne pensate?
Il testo integrale al decreto liquidità: Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23
Di seguito i links ai precedenti articoli riguardanti il tema coronavirus:
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