Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia e risarcimento del danno

Segnalazione alla Centrale Rischi, Avvocato Francesco Fazzari, Scalea (CS)La Centrale Rischi della banca d’Italia

Prima di inoltrarci nel tema di un’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia è bene capire di cosa stiamo parlando. La Centrale Rischi è una banca dati istituita nel 1962 e gestita dalla Banca d’Italia al fine di raccogliere informazioni sull’indebitamento dei clienti verso gli istituti creditizi. L’obbiettivo perseguito con la raccolta di tali dati consiste nel favorire l’accesso al credito per la clientela cosiddetta meritevole, vale a dire per quei soggetti che non si trovino già in situazioni di difficoltà economica comprovata dalla impossibilità a rientrare di un precedente finanziamento ottenuto. Ne deriva che l’essere inclusi nell’elenco tenuto presso la Centrale Rischi comporterà intanto una maggiore difficoltà ad accedere a futuri finanziamenti nonché un giudizio negativo rispetto alla reputazione che la persona fisica o giuridica abbia costruito nel tempo rispetto ai soggetti che accedano al registro di cui si sta discorrendo.

Quando la segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima

Ci sono casi nei quali la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata da un istituto di credito risulta essere illegittima. La giurisprudenza1, ormai unanime sul punto, afferma che la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca di Italia richiede da parte dell’intermediario, anche in base alle direttive del CICR, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da “un mero ritardo nel pagamento del debito”. L’istituto di credito dovrà quindi considerare “la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, nessun rilievo assumendo [neppure] la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca”.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui l’inclusione nell’elenco della Centrale Rischi avvenga illegittimamente, il cliente potrà chiedere il risarcimento tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale subiti. Il danno patrimoniale conseguente alla segnalazione, ad esempio, potrebbe sorgere dal peggioramento dell’affidabilità commerciale dell’imprenditore, essenziale sia per l’ottenimento che per la conservazione dei finanziamenti, rendendo così ostico l’operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza. Il danno non patrimoniale, invece, come sopra accennato, scaturisce dalla lesione della reputazione, dell’onore dunque dell’immagine che il cliente della banca abbia negli anni dato di sé.
Ricorda la Suprema Corte, d’altro canto, che per ottenere il risarcimento del danno subito da un’illegittima inclusione nella banca dati della Centrale Rischi è comunque necessario fornire la prova dell’ingiusto patimento patrimoniale e/o non patrimoniale nonché dimostrare il nesso eziologico che lo lega con la segnalazione. Infine, è da tenere a mente che, in presenza del pericolo di danno per una segnalazione effettuata a cuor leggero dalla banca, sussiste per l’imprenditore il rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., onde ottenere l’ordine di revoca della segnalazione stessa.

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Note   [ + ]

1. Cass. Civ., sez I, 25/01/2017, n. 1931

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