Incidenti di fine anno

Lesioni colpose, incidenti di fine annoInnumerevoli le bottiglie stappate, le cene e i pranzi consumati per festeggiare il Natale o per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Peccato che in giorni di festa come questi l’inconveniente sia sempre dietro l’angolo.
Incredibile ma vero, infatti, nella frenesia dei festeggiamenti potrebbe avvenire che un tappo delle bottiglie spumeggianti colpisca l’occhio di uno dei commensali o che il sushi mangiato non sia stato trattato proprio come si dovrebbe o addirittura che i funghi preparati dallo chef siano così indigesti da provocare una sindrome da avvelenamento.
Per quanto possa sembrare surreale questi episodi si verificano con più frequenza di quanto non si immagini. Interessante, allora, è valutare quali responsabilità possono discendere da frangenti di tal genere.
Far saltare il tappo ad una bottiglia di spumante senza la necessaria prudenza, ledendo l’occhio di uno dei commensali, potrebbe comportare una condanna per lesioni colpose. È quanto successo a un ristoratore per avere colpito a un occhio una cliente proprio in una situazione quale quella descritta (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 32548/16).
Non sussiste responsabilità penale, invece, per quei ristoratori che abbiano omesso di trattare il sushi con congelamento a -20 gradi centigradi. Con sentenza n. 21652/16, infatti, la prima sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto non penalmente sanzionabile la condotta di un ristoratore giapponese che ha volutamente ignorato la diffida dell’Azienda sanitaria a somministrare pesce crudo senza preventivo congelamento così come da normativa europea. In realtà, lo Stato italiano prevede solo la sanzione amministrativa per l’operatore del settore alimentare che ometta di rispettare tale disposizione. In tal caso, dunque, lo chef del sol levante potrà dormire sonni tranquilli.
Sempre attuale è poi il caso della sindrome da avvelenamento provocata da funghi indigesti. Avrebbe potuto impiegare maggiore prudenza secondo gli Ermellini il titolare di un ristorante che ha acquistato il prodotto incriminato in maniera azzardata, preparandolo per una cliente poi vittima della “letale” prelibatezza (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 19141/16). Egli ha infatti mostrato “negligenza e imperizia nell’acquisto, nella preparazione e nella somministrazione di alimenti”– più precisamente, “funghi” – che hanno causato alla donna “una sindrome gastroenterica”. Non discutibile quindi la condanna per il reato di lesioni personali colpose.
Come si può notare, dunque, non tutte le situazioni possono generare il medesimo grado o tipo di responsabilità.

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