Interessi maggiorati senza richiesta specifica

Interessi maggiorati senza richiesta specificaPer ottenere la liquidazione degli interessi c.d. maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c. non è necessaria una richiesta specifica da parte del creditore, ma è sufficiente una domanda di pagamento degli interessi legali.
È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 24 gennaio 2017, prima sul punto dopo la l’emanazione della novella legislativa del 2014.
Come è ormai noto, il D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con legge del 10/11/2014, n. 162, ha modificato l’articolo 1284 del codice civile, stabilendo che, in materia di obbligazioni pecuniarie, dal momento della proposizione della domanda giudiziale viene applicato il saggio d’interesse previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali). Tale nuova disposizione si applica a tutte le domande giudiziali proposte a far data dalla sua entrata in vigore, ossia dal 13/09/2014.
Nel caso della sentenza in commento, un’impresa creditrice conveniva in giudizio il debitore al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma sostenuta per le opere commissionate.
Oltre alla corresponsione del prezzo dei lavori e l’ulteriore importo per spese tecniche stragiudiziali, il creditore richiedeva, seppur genericamente, anche il pagamento degli interessi legali.
All’esito del giudizio, il Giudicante, proprio alla luce della riforma ricordata, ha statuito che “il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generalis.
Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili saranno quindi quelli <<maggiorati>> di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D.lgs. n. 231/02”.

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