Inutilità dell’intervento chirurgico e risarcimento del danno

Inutilità dell'intervento chirurgicoIn tema di responsabilità medica, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è da ultimo intervenuta a sancire la responsabilità della struttura sanitaria nel caso in cui un intervento chirurgico, seppur eseguito in conformità alla lex artis e non peggiorativo delle condizioni fisiche del paziente, risulti del tutto inutile. I Giudici di legittimità hanno sottolineato, con una sentenza1 del 19 maggio scorso, come in casi del genere si configuri un’ingiustificata ingerenza della sfera psico-fisica dell’ammalato, generativa di un danno certamente risarcibile. Tale danno è identificabile sia nella sofferenza provata per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie sia nel successivo patimento derivante dalla percezione dell’inutilità dell’intervento.

I motivi del ricorso in cassazione

La ricorrente, nel caso di specie protagonista di un intervento di stabilizzazione della spalla dimostratosi essere palesemente infruttuoso, in quanto effettuato in mancanza delle condizioni di preparazione necessarie per il successo dello stesso e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la necessaria terapia riabilitativa, ha incentrato le proprie doglianze su due punti fondamentali.
In primo luogo, la malcapitata signora ha lamentato l’omesso riconoscimento da parte della Corte di merito di un danno risarcibile derivante dall’esecuzione di un’operazione che, seppur perfettamente riuscita, si è rivelata vana a causa delle omissioni pre e post operatorie. La Corte d’Appello di Napoli, infatti, così come precedentemente deciso dal Tribunale di Avellino, ha dato rilievo alla perfetta effettuazione dell’operazione chirurgica nonché al mancato peggioramento del quadro clinico della donna, senza dar peso, invece, alla mancata guarigione dell’ammalata e all’ingiusto patema d’animo in lei ingenerato.
Il secondo motivo su cui è stato incentrato il ricorso è l’esclusione operata dai Giudici di merito del danno da perdita di chance dalle possibili componenti del diritto al risarcimento del danno insorto dall’illecito.
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi; vediamo di seguito il punto di vista degli Ermellini.

L’esatto adempimento della prestazione sanitaria

I Giudici di Cassazione hanno ravvisato nei comportamenti omissivi della casa di cura una condotta di inadempimento dell’obbligazione assunta dalla struttura, “obbligazione che comprendeva certamente, per quanto accertato dal c.t.u. e condiviso dagli stessi giudici di merito, sia l’esecuzione delle attività preparatorie indispensabili per la riuscita dell’intervento sia l’esecuzione delle attività riabilitative o la prescrizione alla [ricorrente] di doverle eseguire“. Ancora, “l’intervento, configurandosi come votato all’insuccesso, è risultato inutile e, dunque, privo di giustificazione, così realizzando una lesione per ingerenza sulla sfera psicofisica della [paziente] del tutto ingiustificata“. Scatta dunque l’obbligo di risarcimento del danno derivato da un intervento rivelatosi inefficace, nonostante la corretta esecuzione, in quanto vanificato da comportamenti omissivi dei medici.

La perdita di chance rientra nel danno risarcibile

Tra i danni risarcibili, secondo la Corte di Cassazione, rientra anche il cosiddetto danno da perdita di chance, intesa quest’ultima come l’aspettativa circa la possibilità di ottenere una futura utilità; in particolare, in ambito medico essa si identifica nella possibilità di ottenere un risultato utile dal trattamento sanitario. Secondo giurisprudenza ormai consolidata2, “in tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno“, da cui perciò non può escludersi quello derivante da perdita di chance. Da ciò deriva che, quand’anche non vi sia una puntuale invocazione del danno da perdita di chance, se il danno è provato o comunque risulti dall’espletamento dell’istruzione, specie se avvenuta mediante consulenza tecnica, la stessa costituisce una componente dell’unico ristoro del danno insorto dall’illecito.

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Note   [ + ]

1. Cass. Civ., sez III, 19/05/2017, n. 12597.
2. Cass. Civ., sez. III, 10/004/2015, n. 7193

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