L’assenza dal domicilio durante la malattia rende legittimo il licenziamento

L’assenza dal domicilio durante la malattia rende legittimo il licenziamentoDi recente i Giudici di legittimità si sono pronunciati sugli effetti dispiegati dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante la malattia del lavoratore e quelli prodotti, invece, dal licenziamento per giusta causa conseguente l’assenza del lavoratore dal proprio domicilio nel medesimo periodo.
Nel caso di specie, il dipendente di un istituto di credito ha lamentato in primis l’errata suddivisione, operata della Corte di merito, della fattispecie attinente l’intero rapporto di lavoro in due segmenti temporali, in relazione ad ognuno dei quali è stato applicato il dettato normativo riguardante i due licenziamenti. Secondo il ricorrente, infatti, la legittimità di entrambi i provvedimenti di risoluzione “avrebbe dovuto essere apprezzata unitariamente”, per non tradursi in un processo non giusto e in contrasto con l’art. 111 della Costituzione. In secondo luogo, secondo il lavoratore le tre assenze dal proprio domicilio non potevano essere poste a base del secondo provvedimento di risoluzione in quanto non avevano pregiudicato il diritto del datore di lavoro a verificare l’effettività della malattia.
La sentenza in esame1, al contrario, conferma l’orientamento2 secondo il quale “lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia”. Lo stato di malattia, tra l’altro, non impedisce “l’intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto3”. In merito al secondo motivo di doglianza, la Cassazione sottolinea come “la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione”. Il licenziamento per giusta causa, dunque, resta legittimo nel caso in cui il lavoratore non ottemperi al suo obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio durante l’orario previsto per le visite mediche, quand’anche lo stato di malattia sia effettivamente provato in un momento postumo.

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Note   [ + ]

1. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 64/2017.
2. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 23063/2013.
3. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11674/2005.

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