Di recente, un’ordinanza del Tribunale di Vasto (12/12/2016) ha riacceso i riflettori sul tema della mediazione obbligatoria e in particolar modo sulla tendenza che hanno gli istituti di credito, quando convenuti, a disertare l’incontro conciliativo, manifestandone espressamente la volontà in una lettera inviata all’Organismo di mediazione.
Tanto è bastato al Giudicante di Vasto, adito al fine di accertare la nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari, per condannare la Banca convenuta al versamento a favore dell’Erario di una somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per introitare il giudizio. Secondo il Togato, “la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità”.
L’invio di una lettera prima del procedimento di mediazione, dunque, costituisce mero atto di cortesia che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità di cui all’art. 8, comma 4-bis del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28.
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