Il mio matrimonio è in crisi, devo dire addio alla cittadinanza?

Il mio matrimonio è in crisi, devo dire addio alla cittadinanza?La risposta è no, se all’atto del riconoscimento dello status non è intervenuta la separazione legale.
È quanto ha statuito la Cassazione che – con una recente sentenza1 – è intervenuta sul punto, chiarendo che la separazione di fatto non è motivo ostativo alla concessione della cittadinanza.
Dettagliatamente, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte vedeva negato il diritto a una donna di origine straniera, che risultava – all’atto della domanda – regolarmente sposata con cittadino italiano, nonché residente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio senza che fosse intervenuto annullamento, separazione personale o divorzio.
Il Tribunale prima e la Corte d’ Appello di Firenze successivamente hanno respinto le doglianze del Ministero dell’Interno che, a sostegno del rifiuto dell’istanza, poneva come motivo fondante la violazione dell’art. 5, comma 1, della L. n. 91 del 1992 così come novellato dall’art. 1 comma 11 della L. n. 94 del 2009, interpretando la locuzione “separazione personale” quale inclusiva della condizione di mera separazione.
In particolare, il Tribunale di secondo grado riconosceva in capo alla cittadina extra-UE il possesso dei requisiti richiesti, stante l’intervenuta separazione di fatto irrilevante e non assimilabile a quella giudizialmente accertata.
Tale interpretazione è stata avallata dalla Cassazione, sull’assunto che “le condizioni ostative previste nel citato art. 5 non possono essere fondate su clausole elastiche, ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell’autorità amministrativa, come desumibile anche dall’esame delle altre specifiche condizioni interdittive: l’annullamento, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

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Note   [ + ]

1. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 969/2017.

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