Mutuo, l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi

Mutuo, l'usura del tasso moratorio travonge anche quelli corrispettiviA dir poco rumorosa la sentenza 1 depositata il 4 ottobre scorso dalla VI sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, che ancora una volta si pone a favore di coloro che sono vessati dalle banche attraverso l’applicazione di tassi di interesse tanto alti da essere usurari.
Questa volta gli Ermellini sono ritornati su un argomento molto dibattuto già in passato, ossia l’usurarietà dei tassi di interesse moratori applicati ad un contratto di mutuo, ma andiamo con ordine.
Innanzitutto, per chi legge è importante cogliere la differenza tra interessi corrispettivi e quelli moratori. I primi sono quegli interessi che normalmente il mutuatario, chi riceve in prestito una somma di danaro dall’istituto di credito, paga quale corrispettivo per il godimento del danaro messogli a disposizione. Gli interessi moratori, invece, sono dovuti esclusivamente nel caso di ritardo nel pagamento, vale a dire, nel caso di specie, quando il mutuatario non dovesse versare nei termini le rate del mutuo. La ratio degli interessi moratori, dunque, risponde all’esigenza di facilitare il creditore, ogniqualvolta il debitore versi in uno stato di colpevole ritardo, sollevandolo dall’onere di provare il quantum del danno. Il tasso applicato a tali ultimi interessi, però, al pari di quello relativo agli interessi corrispettivi, non può superare la soglia prevista dalla legge, al di là della quale è da considerarsi usurario; in tale situazione, la conseguenza prevista dal legislatore è che nessun interesse è dovuto2.
Alcuni lettori potrebbero pensare che non vi sia alcuna novità, invece, i Giudici del Palazzaccio hanno finalmente voluto sottolineare due principi di diritto davvero molto rilevanti.
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”. Dunque, i tassi moratori sono da considerarsi usurari per il solo fatto di averli previsti contrattualmente, anche quando, per la diligenza messa nei pagamenti da parte del debitore, gli stessi non vengano applicati.
Come se non bastasse, la stessa sentenza pone l’accento su un secondo concetto fondamentale; per verificare l’eventuale superamento della soglia limite, al di là della quale si entrerebbe nel campo dell’usura, le due tipologie di interessi di cui si è discorso possono essere sommate. Si ribalta, dunque, l’assunto sostenuto in passato dalla stessa Suprema Corte e da Bankitalia, secondo cui la sommatoria tra i due tipi di oneri in questione rappresenterebbe un tasso “creativo”, mai concretamente applicabile al mutuatario e perciò non rilevante ai fini della realizzazione dell’usura.

Vuoi richiedere una consulenza sull'argomento appena trattato? Cicca Qui. Se invece hai bisogno di uno specifico servizio legale clicca Qui.

Condividi
  •  
  •  
  •  
  •  

Note   [ + ]

1. Cass. Civ, sez. VI, 04/10/2017, n. 23192.
2. Art 1815 c.c.

Lascia un commento