Anatocismo, illegittima la capitalizzazione annuale degli interessi

Anatocismo, illegittima la capitalizzazione annuale degli interessiAncora una volta fa notizia un intervento della Cassazione1 sul tema relativo all’eventuale nullità della clausola anatocistica nei contratti di apertura di credito in conto corrente. La controversia che ha dato origine alla pronuncia dei Giudici del Palazzaccio, infatti, vede contrapposto un Istituto di Credito e una società a responsabilità limitata debitrice, a dire della Banca, di una considerevole somma di denaro risultante dai conti correnti ad essa intestati.
All’esito dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’attrice, il Tribunale di Roma condannava al pagamento di una minor somma i debitori, considerando illegittima la clausola anatocistica trimestrale degli interessi e ritenendo applicabile per contro una capitalizzazione annuale degli stessi.
Confermata la sentenza di merito in appello, il caso è arrivato in Cassazione ove i ricorrenti hanno insistito sull’erroneità del calcolo relativo all’importo dovuto alla Banca.
In effetti, non è nuovo l’orientamento in base al quale la nullità della clausola anatocistica porta con se l’illegittimità di ogni genere di capitalizzazione, dunque anche di quella annuale. I Giudici di Cassazione, infatti, nella sentenza in commento sostengono quanto segue: “dando seguito all’indirizzo fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 2/10/2010, n. 24418) è stato anche recentemente ribadito che, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. 17 agosto 2016, n. 17150)“.
In questa prospettiva, i Giudici di Legittimità osservano che la Corte territoriale ha errato nell’adottare come parametro per la liquidazione dell’importo effettivamente spettante alla Banca quello basato sulla capitalizzazione annuale degli interessi.
Sul tema, è particolarmente interessante segnalare la più recente giurisprudenza di merito del Tribunale di Benevento2 secondo cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può applicarsi ai rapporti bancari sorti anteriormente all’anno 2000, nemmeno per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, allorché come nel caso di specie manchi in atti la prova di una specifica pattuizione in merito con condizione di reciprocità. Va ricordato, infatti, che le disposizioni transitorie di cui all’art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, che era il fondamento legittimante l’art. 7, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia“.

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Note   [ + ]

1. Cass. Civ., sez I, 13/10/2017, n. 24156/17
2. Trib. Benevento, 17/01/2017, n. 132

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