L’istituto del “patrocinio a spese dello Stato”, impropriamente detto anche gratuito patrocinio, è previsto dal nostro ordinamento giuridico affinché la persona non abbiente possa essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, senza farsi carico delle relative spese. Lo Stato, infatti, entro limiti reddituali ben precisi, provvede al pagamento di tutte le spese di giudizio (parcella dell’avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.).
Articolo 24 della Costituzione
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Il legislatore costituente, dunque, ha sancito all’art. 24 della nostra Carta fondamentale la garanzia per tutti i cittadini di poter vedere tutelati i propri diritti in giudizio, anche quando le condizioni economiche non permettano di affidarsi ad un avvocato.
Vediamo, allora, chi può usufruire del patrocinio a spese dello Stato, a quali condizioni, in quali circostanze, qual’è l’iter per poterne fare richiesta e se vi siano o meno limiti nella scelta del proprio difensore.
Innanzitutto, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il cittadino italiano, il cittadino straniero regolarmente soggiornante, l’apolide e nei procedimenti diversi da quelli penali anche gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche. In particolare, nei giudizi penali può usufruire dell’istituto in esame l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È bene rammentare però che è escluso dal beneficio chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato. Nelle cause civili, invece, non può far richiesta chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui.
La legge prevede quale limite reddituale per poter chiedere il patrocinio a spese dello Stato la somma di € 11.528,41 (aggiornata ogni due anni in base all’indice Istat). Nei giudizi penali il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Ai fini del raggiungimento del suddetto limite si considera il reddito dell’interessato sommato a quelli dei familiari conviventi. Diversamente, se egli è in causa contro i familiari rileva unicamente il suo reddito.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve. La richiesta può essere presentata, prima dell’inizio del giudizio o durante lo stesso, personalmente o a mezzo del proprio difensore. Nei giudizi penali la domanda deve essere presentata alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza (in caso di detenzione, al direttore del carcere o all’ufficiale di polizia giudiziaria quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura). Nelle cause civili è necessario depositare la domanda presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati mentre in quelle amministrative al T.A.R.
La domanda deve contenere, oltre la richiesta di ammissione, il processo di riferimento, le generalità del richiedente nonché il suo codice fiscale e quello dei familiari conviventi. Inoltre è necessario dichiarare di trovarsi nelle condizioni economiche previste dalla legge, impegnandosi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. Mentre per i cittadini italiani basta l’autocertificazione, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato. Nei procedimenti penali, se l’istanza è presentata in udienza, la richiesta viene decisa immediatamente mentre negli altri casi e nei giudizi diversi da quello penale si avrà un riscontro entro dieci giorni.
Si può nominare un solo difensore iscritto all’albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato consultabile presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Nei limiti di tale elenco vi è la libertà di rivolgersi a qualsiasi professionista.
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