Secondo la definizione riportata dalla famosa enciclopedia online Wikipedia, con il termine di lockdown, corrispondente all’italiano “chiusura totale” si intende “un protocollo d’emergenza che consiste nell’impedire a delle persone o a delle informazioni di lasciare una determinata area“. Ebbene, è proprio ciò che è successo, come ormai tutti sanno, con il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ribattezzato da molti come “Decreto Lockdown Italia”, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il cui testo in pdf è scaricabile in calce a questo breve articolo.
Vediamo in sintesi quali sono le novità introdotte dal su menzionato decreto, le misure anti contagio che il Governo ha adottato e le sanzioni previste per quanti non seguiranno il dettato normativo.
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- Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- Attuazione delle misure di contenimento
- Sanzioni e controlli
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il Governo ha previsto la possibilità di adottare più misure restrittive, ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.
Tra queste si elencano al secondo comma dell’art. 1 del decreto:
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo che non ci si possa dalla propria residenza, domicilio o dimora se non motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia;
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti positivi al virus e per questo in stato di quarantena;
- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- limitazione o sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose;
- chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
- limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci;
- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- sospensione dei viaggi d’istruzione sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati;
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio;
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati;
- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
- limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza;
- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico;
- adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- predisposizione di modalità di lavoro agile;
- previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone;
- eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
Attuazione delle misure di contenimento
Le misure del decreto in esame possono essere adottate a mezzo uno o più decreti del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, ove riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora riguardino tutto il territorio nazionale. In caso di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, ma solamente negli ambiti di propria competenza. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti previsti dal decreto in commento. Nelle more dell’adozione dei DPCM, il Ministro della salute può introdurre le misure di contenimento mediante proprie ordinanze.
Sanzioni e controlli
Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Per le persone che, sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus, si allontanano intenzionalmente dalla propria abitazione o dimora è punito penalmente secondo l’articolo 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, con la reclusione da 1 a 5 anni.
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19