Il rinnovo della notifica può avere efficacia retroattiva? In alcuni casi si e può salvare l’appello. La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza1 depositata il 24 gennaio scorso, ha affrontato il caso di un investigatore privato che, vedendosi revocare nel grado di appello dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo per una prestazione eseguita a favore di un cliente, ha invocato la tardività dell’opposizione al decreto perché proposto dopo il decorso del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di pace. In particolare, nel rivolgersi ai Giudici di legittimità, il ricorrente ha sottolineato che la notifica dell’appellante era stata effettuata in un primo momento presso il domicilio indicato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre doveva essere eseguita nel diverso domicilio da questi poi eletto con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
Riprendendo due pronunce delle Sezioni Unite2, gli Ermellini hanno sottolineato che “la notificazione presso il precedente domiciliatario della parte è nulla e non inesistente e la successiva notifica effettuata al corretto domicilio sana con efficacia retroattiva la nullità di quella precedente, a nulla rilevando che la seconda notificazione sia avvenuta dopo la scadenza del termine prescritto per il compimento della relativa attività processuale”.
La Suprema Corte, dunque, ha rigettato il ricorso, considerando senz’altro scusabile l’errore in cui è incorsa la parte appellante per aver essa inoltrato la prima notificazione dell’atto d’appello al precedente studio professionale dell’avvocato di parte appellata e per aver, poi, riattivato con prontezza il procedimento notificatorio.
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Note
1. | ⇧ | Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 1783/2017. |
2. | ⇧ | Cass. S.U. n. 14916/2016; Cass. S.U. n. 4573/1998. |