Una recente sentenza del Tribunale di Pordenone del 17 marzo 2017 ha finalmente fugato ogni dubbio in merito alla possibilità di effettuare trasferimenti immobiliari tra coniugi, conseguenti a separazione con negoziazione assistita, senza ricorrere alla figura professionale del notaio. La pronuncia giunge in seguito a un ricorso proposto avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un accordo che prevedeva il trasferimento di un immobile senza l’intervento di un notaio volto ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha ordinato “di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare […] accertato che in materia di famiglia ex art. 6 d.l. n. 132/2014 non è richiesta/necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un Accordo di negoziazione Assistita, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato di cui all’art. 5, terzo comma del medesimo d.l.”. Il Giudice adito parte dal presupposto che ai sensi del terzo comma dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, in materia di famiglia, l’accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell’autorizzazione o per il rilascio del nulla osta e produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione giudiziale e poiché “i provvedimenti giudiziali – sentenze ordinanze e decreti – non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori pubblici ufficiali a ciò autorizzati […] risulta evidente che neppure gli Accordi di negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione”.
La sentenza in esame, dunque, apre le porte a un ingente risparmio economico per le parti nonché determina un’accelerazione sulla stessa procedura di trasferimento pedissequa a separazione.
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