Di rilevante importanza la pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso 13 giugno1 con cui viene fermamente ribadito che, sulla base della vigente normativa2 in materia di protezione dei dati personali, l’intermediario finanziario, quale partecipante al sistema di informazioni creditizie, deve necessariamente inviare in via preventiva all’interessato un preavviso che lo informi della prossima segnalazione come cattivo pagatore nei sistemi di informazione creditizia (SIC), avvertendolo dell’imminente registrazione dei dati che lo riguardano.
Ciò significa che un’eventuale segnalazione come cattivo pagatore sarà illegittima fintanto che la Banca non avvisi il proprio cliente di quanto sta per accadere.
Gli Ermellini, inoltre, precisano che “l’atto di avvertimento con preavviso ovvero di avviso – di cui il citato art. 4, comma 7, fa onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di cattivo debitore del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso“. Partendo da tale presupposto, i Giudici del Palazzaccio ritengono il preavviso di cui si discorre soggetto alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che lo stesso produrrà i suoi effetti esclusivamente nel caso in cui giunga a conoscenza del destinatario interessato, raggiungendone il domicilio. L’intermediario, dunque, non può sottrarsi dal provare l’avvenuta ricezione da parte del debitore dell’avviso, incorrendo in caso contrario nell’illegittimità della segnalazione.
Si rimanda, per chi l’abbia perso, alla lettura di un precedente articolo sull’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia e alla possibilità per il correntista di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di conseguenza subiti.
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Note
1. | ⇧ | Cass. Civ., sez. I, 13/06/2017, n. 14685. |
2. | ⇧ | Art. 4, comma 7, del provvedimento del Garante Privacy, 16 novembre 2004, n. 8. |