A partire dal 01 Gennaio 2017 anche il processo amministrativo è diventato telematico. Per tutti i processi amministrativi incardinati dal 1 Gennaio, infatti, i difensori delle parti avranno l’obbligo di sottoscrivere digitalmente gli atti giudiziari e trasmetterli esclusivamente per via telematica.
Come avverrà la trasmissione degli atti nel P.A.T.? A differenza del processo civile telematico, per effettuare il deposito telematico gli operatori del diritto non avranno bisogno di un redattore atti poiché gli atti giudiziari con i relativi documenti verranno allegati per mezzo di un MODULO che dovrà essere scaricato dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. Tale modulo di deposito in formato PDF, completo di atti e documenti allegati, dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso dall’indirizzo PEC del professionista a quello della sede giudiziaria adita.
Oltre l’utilizzo della PEC, sarà possibile effettuare il deposito telematico utilizzando la funzionalità di UPLOAD all’interno dell’area riservata del Portale dell’Avvocato. Tale modalità, però, potrà essere eseguita soltanto nel caso in cui il deposito tramite PEC venga impedito da comprovate ragioni tecniche o da particolari dimensioni del documento.
Quanto alla firma digitale, secondo quanto stabilito nell’art. 12 comma 6 delle specifiche del P.A.T., nel processo amministrativo telematico è utilizzabile esclusivamente la firma PADES BES (c.d. FIRMA PDF) che consente di sottoscrivere direttamente all’interno del PDF.
Inoltre, non bisogna dimenticare che il singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fino ad un totale di 30 MB massimi per singola PEC. Quanto, invece, alla dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in UPLOAD, il limite è di 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati.
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