La legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata il 14 agosto scorso, porta con se non poche novità in tema di risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali, riguardanti tra l’altro la quantificazione del danno non patrimoniale, l’identificazione dei testimoni e la prova nel processo.
La legge poc’anzi richiamata va, infatti, a modificare il codice delle assicurazioni.
Individuazione dei testimoni
Innanzitutto è stato introdotto all’art. 135 un comma 3 bis, operante nei soli casi di danni alle cose. In tali circostanze, “l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta“. In mancanza di indicazione, l’impresa potrà richiederla al danneggiato con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro e la risposta dovrà pervenire da parte dell’assicurato sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro il termine di sessanta giorni. Secondo la norma, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale tranne “nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione“. Vi è da rilevare, inoltre, che d’ora in avanti uno stesso testimone può essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio; superato tale limite, il teste sarà segnalato alla Procura della Repubblica che verificherà la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode all’assicurazione.
Risarcimento del danno biologico
Altra rilevante novità è stata introdotta in merito al risarcimento del danno biologico. L’art. 138 del codice delle assicurazioni è infatti stato modificato con la previsione, per tutte le cosiddette macrolesioni, danni all’integrità psico-fisica tra dieci e cento punti percentuali di invalidità, di una tabella unica nazionale che determini il valore pecuniario di ogni singolo punto, con coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato; tale tabella è completata con una specifica e puntuale previsione per le microlesioni, vale a dire quelle comprese tra uno e nove punti percentuali di invalidità.
La legge 124/2017 prevede anche, per il risarcimento delle lesioni di lieve entità la necessità di un accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. In mancanza di essi, il danno biologico non spetta, restando escluso ovviamente il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili (es. cicatrici).
Utilizzo della scatola nera
Il tanto dibattuto utilizzo della scatola nera a bordo delle autovetture trova finalmente una disciplina. Tale strumento di registrazione del comportamento di guida del conducente, tra l’altro fonte di risparmio sulla polizza assicurativa per tutti coloro che decideranno di installarlo, produrrà prova avente il medesimo tenore dei verbali stesi dagli agenti di polizia stradale.
Cessione del credito ai carrozzieri
In merito alla cessione del credito vantato dall’assicurato al proprio carrozziere, quando il danneggiato decide di voler procedere in tal senso, l’emissione della fattura e la riparazione dovranno sempre precedere i compensi del riparatore, corrisposti direttamente dalla compagnia assicurativa.
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