Tempi duri per l’abogado

abogadoTempi duri per i cittadini italiani che ha acquisito il titolo di abogado in Spagna, via questa molto discussa in questi anni, ma che la normativa europea permette di intraprendere. Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, con la comunicazione n. 7-C/2017 ha trasmesso la nota del 12/05/2017 pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani.
Ebbene, la Direzione Generale, ha adottato 332 decreti di rigetto, non riconoscendo il titolo di avvocato acquisito in Spagna per coloro che, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti inderogabilmente prescritti dalla normativa interna spagnola. Molte delle iscrizioni effettuate presso i locali Albi degli Avvocati, infatti, sono risultate viziate. A partire dal 31/10/2011 l’omologazione del titolo è possibile soltanto dopo aver frequentato un master specifico accreditato e superando il successivo esame di Stato in Spagna. Le omologazioni richieste entro la suddetta data sono invece esenti da tali requisiti.
Quanto rilevato ha indotto la conferenza dei servizi, con il parere conforme del rappresentante del CNF, a sollecitare tutti i COA affinché verifichino se i richiedenti il riconoscimento siano o meno in possesso di quanto prescritto dalla legge per l’iscrizione come avvocati stabiliti. Inoltre, per quanti non abbiano seguito il giusto iter arriverà la scure della cancellazione immediata.

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