In merito all’impugnazione del testamento olografo, la Corte di Cassazione1 ha recentemente confermato un orientamento delle Sezioni Unite2 secondo il quale, in caso di contestazione circa l’autenticità di un testamento olografo, l’attore deve proporre in sede giudiziale una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed è gravato dal relativo onere probatorio secondo i principi generali dettati per questo tipo di azione. A tal fine, se richiesta, sarà sufficiente anche l’espletamento di una CTU (consulenza tecnica d’ufficio).
- Il testamento e le sue forme
- Elementi essenziali del testamento olografo
- Rischi e benefici del testamento olografo
- Revoca, modifica e invalidità del testamento olografo
- La domanda di accertamento negativo
Il testamento e le sue forme
Per affrontare il problema relativo al tipo di domanda giudiziale da proporre nel caso si voglia contestare l’autenticità di un testamento olografo, è d’obbligo un breve excursus in merito al concetto stesso di testamento e alle varie forme che tale atto può rivestire a seconda dei casi.
Secondo l’art. 587 c.c., il testamento è quell’atto revocabile attraverso cui si dispone, per il tempo in cui si cesserà di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse.
Per quel che concerne il contenuto del testamento, quello tipico ha natura patrimoniale, in quanto con lo stesso è possibile istituire uno o più eredi a titolo universale, che subentreranno cioè al de cuius in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e legatari, che succederanno al testatore, invece, solo in un determinato rapporto giuridico o comunque saranno destinatari di singoli beni a carico dell’eredità. Il contenuto atipico, invece, è quello non riconducibile a disposizioni di carattere patrimoniale, come potrebbe essere, ad esempio, il riconoscimento di un figlio post mortem.
Per quel che riguarda la volontà del testatore, questa deve essere spontanea e manifestarsi in modo espresso in una delle forme previste dall’ordinamento giuridico. A tale riguardo, possono aversi tre tipi di testamento: olografo, pubblico e segreto. Brevemente, il primo tra questi, oggetto della sentenza in commento, è redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Il testamento pubblico, invece, è redatto con le richieste formalità da un notaio che raccoglie le ultime volontà del soggetto davanti a due testimoni. Infine, il testamento segreto è quello contenuto in una scheda sigillata che il testatore consegna al notaio alla presenza di due testimoni.
Il testamento può contenere anche elementi accidentali. Le disposizioni che ne formano il contenuto, infatti, possono essere sottoposte a una condizione sospensiva o risolutiva, a un termine (ma solo nell’attribuzione di legato), o infine a un onere (modus). L’avverarsi della condizione apposta a un testamento produce effetti retroattivi al momento dell’apertura della successione. Il modus, invece, è quell’onere che il testatore usa per raggiungere gli scopi più vari, come i classici suffragi per l’anima.
Elementi essenziali del testamento olografo
Passando agli elementi essenziali del testamento olografo, come si accennava poco sopra, questi sono l’autografia, la data e la sottoscrizione. L’autografia è necessaria per stabilire la paternità del documento il quale deve, dunque, essere redatto per intero a mano e in corsivo dal testatore ossia senza l’ausilio di macchine o a stampatello. Il testamento olografo scritto a macchina non sarebbe valido neanche in presenza della sottoscrizione da parte del suo autore. L’indicazione della data deve essere completa del giorno, del mese e dell’anno di redazione, ma può essere sostituita da forme equipollenti (es. Natale 2017). La data serve a verificare la capacità del testatore al momento della sua redazione nonché a stabilire quale tra più testamenti dello stesso autore abbia valore, considerando che il più recente potrebbe contenere volontà contrastanti con i precedenti. La sottoscrizione in calce, infine, individua la persona del testatore e rende definitiva la sua volontà. Ciò che venga aggiunto dopo la sottoscrizione non ha alcun valore ai fini testamentari.
Mancando l’autografia o la sottoscrizione, il testamento è da ritenersi nullo. In mancanza di data, invece, il testamento è annullabile.
Rischi e benefici del testamento olografo
Il testamento olografo porta con se diversi vantaggi, ma contestualmente diversi rischi. Innanzitutto è bene sottolineare la mancanza di costi per la redazione di un simile atto. Infatti, per la stesura di un testamento olografo non è necessaria l’assistenza di un professionista, sebbene è d’obbligo seguire poche ma importanti regole affinché lo stesso non sia colpito da nullità o annullabilità. Come sopra già evidenziato, il documento recante le ultime volontà e redatto di proprio pugno dal testatore necessita di elementi essenziali in mancanza dei quali, infatti, l’atto non può che dichiararsi invalido. L’autografia e la sottoscrizione, ma anche la data quando questa non sia altrimenti desumibile, sono elementi imprescindibili per la validità del negozio. Dunque, rispettata la presenza dei tre requisiti di forma poc’anzi richiamati, il testamento olografo non richiede ulteriori accorgimenti e per questo è di certo la più semplice tra le forme testamentarie.
L’altro lato della medaglia mette in luce, però, i rischi che potrebbero derivare da un simile atto. Innanzitutto, parliamo di un documento che può essere facilmente smarrito o ancora sottratto o alterato da malintenzionati. A tale riguardo sarebbe il caso di adottare alcune precauzioni quali la conservazione dell’atto in una cassetta di sicurezza o presso un notaio; ci saranno dei costi, ma la tranquillità del testatore vale certamente di più che poche centinaia di euro.
Revoca, modifica e invalidità del testamento olografo
Una volta redatto, il testamento olografo è ancora passibile di revoca o modifica. Sino agli ultimi istanti di vita, infatti, vi è sempre la possibilità di cambiare idea sui propri lasciti, modificando l’atto o revocando in toto le precedenti disposizioni. Non bisogna dimenticare, infatti, che il testamento è un atto mortis causa, in quanto ha come fine ultimo quello di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore quando non sarà più in vita; proprio per questo, qualsiasi clausola contenuta nel documento finalizzata alla non revocabilità o modificabilità è priva di valore.
Per quel che concerne l’invalidità, questa può presentarsi sotto forma di nullità o annullabilità. Il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, mentre è annullabile se la data è incompleta o assente e non possa evincersi indirettamente attraverso espressioni inequivoche. La Corte di Cassazione3, inoltre, ha sottolineato che l’invalidità è ravvisabile anche nel caso in cui dal testo non si evinca la reale volontà di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo al decesso. Un mero progetto in tal senso, allora, è privo di efficacia.
La domanda di accertamento negativo
Può accadere che all’apertura della successione alcuni tra gli interessati possano impugnare lo scritto testamentario perché apocrifo, ossia non proveniente dalla mano del de cuius. In ordine all’azione da esperire innanzi l’autorità giudiziaria, al fine di far emergere la falsità dell’atto di ultime volontà, si sono succeduti e contrapposti nel tempo diversi orientamenti giurisprudenziali che sono infine culminati in una decisione delle Sezioni Unite del 2015 ripresa ultimamente dalla sezione VI civile del Palazzaccio con la sentenza in commento.
In particolare, gli indirizzi che si sono avvicendati sono tre. Il primo tra questi è quello del disconoscimento della scrittura ex art. 214 c.p.c. Secondo tale via, il testamento olografo rientra nella categoria delle scritture private, rendendo necessario e sufficiente che colui contro il quale venga prodotto il testamento non lo riconosca; sul piano dell’onere probatorio, incomberebbe sulla controparte interessata all’efficacia della scheda testamentaria dimostrare la sua provenienza dal defunto.
La seconda posizione della giurisprudenza, invece, fa capo alla querela di falso ex art. 221 c.p.c. Il testamento olografo, secondo tale filone, pur non rientrando espressamente nella categoria degli atti pubblici, è caratterizzato da una rilevanza sostanziale e processuale tale da richiedere per la contestazione della sua autenticità la proposizione di un’eccezione di falso ex art. 221 c.p.c., ricadendo l’onere della prova in capo a chi contesti la genuinità della scheda testamentaria.
La terza via, infine, è quella dell’accertamento negativo a cui le Sezioni Unite sono giunte dopo aver superato i due precedenti e più datati orientamenti. La Corte stabilisce, infatti, che al fine di contestare l’autenticità di un testamento olografo non è sufficiente il disconoscimento né è necessaria la querela di falso, bensì si deve proporre un’azione di accertamento negativo della falsità. In tal modo, il testamento olografo rimane circoscritto nell’ambito delle scritture private e si evita che il semplice disconoscimento di tale scheda renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si dichiara erede, incombendo su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che è caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa. Allo stesso tempo, con ciò si evita l’instaurazione di un procedimento incidentale quale quello per querela di falso consentendo di pervenire più rapidamente ad una soluzione interna al processo.
Viene evidenziato anche con la sentenza n. 711 del 2018, infine, che l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, appositamente richiesta, è già di per sé sufficiente a soddisfare l’onere della prova, nel caso dal risultato della stessa possa evincersi la falsità del testamento.
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Note
1. | ⇧ | Cass. Civ., sez. VI, 15/01/2018, n. 711. |
2. | ⇧ | Cass. Civ., SS UU, 15/06/2015, n. 12307. |
3. | ⇧ | Cass. Civ., sez. VI, 29/11/2013, n. 26931; Cass. Civ., sez. II, 28/05/2012, n. 8490. |