Usucapione e accessione nel possesso, i limiti del titolo traslativo

Usucapione e accessione nel possesso, i limiti del titolo traslativoPrima di commentare l’ultimo intervento1 della Corte di Cassazione in tema di usucapione è necessario soffermarci brevemente sulla definizione di accessione nel possesso che il legislatore dà all’art. 1146, co. 2, c.c. Secondo la norma, “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. L’accessione nel possesso, dunque, costituisce la via per acquistare a titolo derivativo il possesso sulla cosa, unendo l’avente causa il proprio possesso a quello del dante causa. L’effetto immediato della somma dei due possessi è il raggiungimento del tempo necessario ad usucapire il bene.
Riprendendo un orientamento ormai consolidato, gli Ermellini sono ritornati sul tema dell’accessione nel possesso chiarendo che l’istituto in esame opera con riferimento e unicamente nei limiti del titolo traslativo ed è in tali limiti che avviene la traditio. Partendo da tale premessa, i Giudici di legittimità hanno sottolineato che per poter usucapire un bene invocando l’accessione nel possesso è sempre necessario che la translatio trovi giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene.
Il tema è tornato in auge in un caso di accertamento di confini tra fondi giunto sino in Cassazione, dopo che una presunta usucapione, intervenuta per accessione nel possesso, era stata riconosciuta dai Giudici di merito alla proprietaria di un fondo su una porzione del terreno confinante. Secondo la Corte di Cassazione, invece, non avendo la donna prodotto alcun titolo da cui emergesse l’identità del bene posseduto con quello oggetto di acquisto dal precedente proprietario (nel caso di specie una curatela fallimentare), l’usucapione non può considerarsi realizzata. Ciò ha indotto la Corte di legittimità a riprendere i precedenti Giudicanti, non avendo questi accertato se il contratto di trasferimento comprendesse o meno anche la porzione oggetto del giudizio.

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Note   [ + ]

1. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2295/2017.

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