Usucapione del parcheggio condominiale: necessario l’uso pacifico e l’interversione del possesso

Usucapione del parcheggio condominiale: necessario l’uso pacifico e l’interversione del possessoLe continue liti condominiali, aventi ad oggetto la pretesa di godere in via esclusiva di uno spazio adibito a parcheggio, non permettono di dimostrare l’idoneo animus possidendi diretto a realizzare il godimento del bene uti dominus e non già uti condominus. La Corte di Cassazione1 ha così recentemente confermato una sentenza della Corte di Appello di Venezia secondo la quale la coscienza da parte dell’attore dell’opposizione degli altri condomini alla disponibilità esclusiva di quel determinato posto nel garage comune non ne permette l’usucapione. Il ricorrente, inoltre, si è lamentato dinanzi la Corte Suprema di un presunto errore in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito nell’affermare la necessità, ai fini dell’usucapione, dell’interversione nel possesso. Anche in questo caso, gli Ermellini confermano l’orientamento della Corte veneziana in quanto “perché il compartecipe alla comunione inizi il possesso utile ai fini della usucapione, occorre che il suo legittimo uso della cosa comune si estenda con il compimento di atti idonei a mutare il titolo del possesso”. Ciò significa che per poter usucapire lo spazio adibito a parcheggio e oggetto della controversia sarebbe stata necessaria la trasformazione del compossesso in possesso solitario al fine del mutamento del titolo di proprietà. Viene così confermato un orientamento che già in passato ha visto impegnata la Corte di Cassazione in casi simili.

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Note   [ + ]

1. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 769/2017.

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